L’agevolazione Ici per l’abitazione principale non è limitata a un solo immobile.
Il contribuente, infatti, può utilizzare due o più immobili come prima casa e avere diritto all’esenzione, anche se le unità immobiliari sono iscritte autonomamente in catasto. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 9078 del 2 aprile 2019. Per la Cassazione quello che conta è la destinazione degli immobili come prima casa. Non assume alcun rilievo «il numero delle unità catastali» e che le stesse siano distintamente iscritte in catasto. A patto che «il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono». In ordine alla spettanza dei benefici fiscali c’è stata una differente presa di posizione tra Cassazione e Ministero dell’economia e delle finanze, qualora il contribuente utilizzi due o più immobili come unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Non solo per l’Ici, ma anche per l’Imu il Ministero ha sostenuto che l’esenzione può essere riconosciuta solo per un immobile. Con la circolare 3/2012 ha precisato che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato. Le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. L’interessato può scegliere quale destinare a prima casa. Nello specifico, le diverse unità immobiliari devono essere possedute da un unico titolare e devono essere contigue. La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 2830/2018) ha chiarito che i contribuenti che intendono fruire dell’esenzione per l’abitazione principale devono presentare al comune un’apposita dichiarazione, se utilizzano due o più immobili come unica unità immobiliare destinata a prima casa, per consentire all’ente di poter controllare la sussistenza dei requisiti.
Fonte: Italiaoggi.it